Consiglio d'Interclasse (Primaria) o Intersezione (Infanzia)

E' costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi/sezioni interessate; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno e non possono essere sostituiti se non da un altro genitore avente solo funzione di uditore.

Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.

Sono previsti:

  • 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria.
  • 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola dell’Infanzia.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive.

Il Consiglio di interclasse e quello di  intersezione hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

  • farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo;
  • informare i genitori, mediante diffusione di resoconti, avvisi circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo;
  • ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Interclasse/Intersezione,  con almeno 5 giorni di anticipo
  • convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno;
  • avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica. 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

  • occuparsi di casi singoli;
  • trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).